
Regolarmente clienti e amici mi sottopongono questa domanda: “Quali dati sono obbligatori sul mio sito?”. A seconda del tipo di attività, è necessario inserire determinate informazioni; non è chiaro se alcune informazioni siano obbligatorie, ma personalmente suggerisco di essere più esaurienti possibili, inserendo non solo i campi obbligatori per legge, ma anche ulteriori informazioni che possano rivelarsi utili (il codice SDI, ad esempio, necessario per la fatturazione elettronica e la PEC).
Ne avevo parlato a febbraio del 2010, più di dieci anni fa, sul mio glorioso – dismesso – sito www.chri.it e torno a parlarne sul suo erede, www.christiangavino.it: in base al tipo di attività, è necessario indicare sull’homepage (la prima pagina web che compare) del sito web, alcune informazioni legali: vediamo quali.
I riferimenti normativi sono fondamentalmente tre: l’articolo 35, D.P.R. 633/1972 (modificato dal Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 8), l’articolo 42 della Legge 88/2009 e l’articolo 11, D.P.R. 472/97.
In base ai primi due articoli, alcuni dati devono essere presenti nell’homepage del sito web di imprese individuali e società, pena multe salate (e qui interviene il terzo articolo): da 265 a 2.065 € da applicare per ciascun componente dell’organo di amministrazione.
Consiglio di verificare che il proprio sito internet sia a norma, controllando che siano inserite le informazioni richieste dalla normativa vigente. In caso contrario, sono a disposizione per effettuare le modifiche necessarie per non incorrere nelle sanzioni indicate.
Indicare i dati legali: sito web, blog, social network, email, contratti, fatture, lettere
Rispetto all’articolo presente sul mio blog nel 2010, in base alle leggi in questione, queste informazioni non riguarderebbero solo i siti web, ma tutto ciò che è presente in rete, quindi anche social network (Facebook, Instagram, Linkedin, solo per citare i primi tre) e blog, ma non solo: anche fatture, contratti, lettere ed email. Anche se la questione, come spesso accade, non è chiara al 100%.
Tre diverse realtà, tre diversi insiemi di dati da inserire
È bene fare distinzione tra tre diverse realtà:
- Partita IVA
- Società di persone (Ss, Snc e Sas)
- Società di capitali (S.p.A., S.a.p.a. o S.r.l)
Dati obbligatori per le Partite IVA
- Nome e cognome
- Denominazione
- Sede
- Codice fiscale
- Partita IVA
Dati obbligatori per le società di persone
- Denominazione sociale
- Sede
- Codice fiscale
- Partita IVA
- Luogo di iscrizione al registro delle imprese
- Numero di iscrizione al registro delle imprese
- Se la società è in liquidazione
Dati obbligatori per le società di capitali
- Denominazione sociale
- Sede
- Codice fiscale
- Partita IVA
- Luogo di iscrizione al registro delle imprese
- Numero di iscrizione al registro delle imprese
- Il capitale sociale indicandone la somma effettivamente versata e il capitale esistente dall’ultimo bilancio
- Se la società è in liquidazione
- Se il socio è unico (solo per Spa o di Srl)
Obbligo delle aziende e dei professionisti di indicare la PEC sul sito
Non è chiaro se sia obbligatorio indicare la PEC (indirizzo di posta elettronica certificata): sul web sono presenti tanti articoli (di professionisti ed avvocati) discordanti tra di loro. Si fa distinzione tra avere la PEC (cosa ormai obbligatoria) ed indicarla esplicitamente sul sito, nelle pagine dei social network, nelle fatture, sui contratti, nelle lettere e nelle email.
Osservazione: legge e buon senso
Al di là di quello che prevede la legge, risulta lampante che la presenza di questi dati su tutte le pagine dei siti, generalmente nei footer (piè di pagina, per coloro che non amano gli anglicismi) sia indice di correttezza e trasparenza nei confronti dell’utilizzatore del sito.
Dati obbligatori per professionisti ed aziende che offrono l’ecommerce
Per l’ecommerce, a queste regole se ne aggiungono altre, di cui parlerò dettagliatamente su un post di prossima stesura. In questo caso, la normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”) che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 – Supplemento Ordinario n. 61: https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03070dl.htm
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